Art. 4.
(Commissione paritetica).

      1. La commissione paritetica di cui all'articolo 3, comma 1, di seguito denominata «Commissione», è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o di assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima applicazione, partecipano al concerto la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l'Associazione italiana per i rapporti italo-libici (AIRIL).
      2. La Commissione è composta da:

          a) un magistrato di Cassazione, con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, designato di con

 

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certo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le associazioni di cui al comma 1;

          b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          d) un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato;

          e) tre rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1, designati uno da ciascuna di esse.

      3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera e), possono farsi assistere nelle riunioni della Commissione da consulenti tecnici di propria fiducia, nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.
      4. Per ciascuno dei componenti effettivi della Commissione è designato, con le medesime modalità, un supplente, che partecipa alle riunioni della Commissione in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.
      5. I componenti della Commissione durano in carica per tutta la durata della Commissione medesima.
      6. Il presidente della Commissione coordina i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno, nominando i relatori di ciascuna pratica.
      7. I lavori della Commissione devono terminare entro due anni dal primo insediamento.
      8. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
      9. Di ogni seduta è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 

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Per le funzioni di segreteria, la Commissione si avvale di dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, coordinati da un dipendente dell'amministrazione medesima con qualifica funzionale non inferiore alla VIII, designato dal Ministro.
      10. Le deliberazioni della Commissione hanno carattere vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.